GLI INTERVENTI NEL SUDEST ASIATICO APRONO INTERROGATIVI
SULLE COMPETENZE E I RAPPORTI ISTITUZIONALI
NELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LA COOPERAZIONE NELLE EMERGENZE INTERNAZIONALI
1. Di fronte alle emergenze internazionali esiste da alcuni anni
(in particolare dalle crisi nei Balcani) nella pubblica amministrazione
una smania di protagonismo e di leadership, spesso basata su ambizioni
dettate da esigenze di visibilità politica, talvolta perfino
da parte di organi che non hanno alcuno specifico ruolo istituzionale
in merito. L'attuale normativa legislativa in materia, pur imperfetta
e da riformare, definisce in modo chiaro gli ambiti di intervento
ed i soggetti istituzionali preposti. Ai sensi della legislazione
vigente, quindi, ognuno di questi soggetti dovrebbe assumere pienamente,
nei propri campi e spazi di intervento, le responsabilità
istituzionali assegnategli e dovrebbe, al contempo, essere
messo nelle condizioni di poterlo fare con idonei strumenti
e senza inopportune interferenze.
2. Occorre inoltre che i soggetti istituzionali pubblici, oltre
a rispettarsi tra di loro, sappiano rispettare i soggetti della
società civile impegnati nelle emergenze e nella cooperazione
internazionale, senza pretendere di rappresentarli tutti o di
sostituirsi ad essi. Al contrario, vanno valorizzate le loro specificità,
esperienze e competenze, al fine di una più ampia, coordinata
ed efficace azione basata sulla sussidiarietà e complementarietà
in una dinamica visione di "sistema paese".
3. Avendo potuto valutare nel decennio passato, specie nelle
emergenze vicine a noi, alcuni casi di sovrapposizione istituzionale
e di confusione di competenze, ruoli e strategie operative,
possiamo ora con più lucidità proporre una riflessione
sulla risposta istituzionale italiana allo Tsunami nel sudest
asiatico che ha visto la contemporanea presenza politica decisionale
di due protagonisti/antagonisti: il Ministero degli affari esteri
con la Direzione Generale per la cooperazione alla sviluppo
(DGCS) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Dipartimento
della protezione civile (DPC). Tralasciamo, perché
ci porterebbe lontano, il tema dell'eccessivo protagonismo di
altri soggetti istituzionali alla ricerca di settori di intervento,
come ad esempio i "bambini dello Tsunami": di fronte
a questi soggetti abbiamo provato un senso di insofferenza che
ci limitiamo ad evidenziare.
4. Se chiara e conosciuta è la posizione istituzionale
del Ministero degli affari esteri (MAE) a cui istituzionalmente
e incontestabilmente è affidato il compito di definire
scelte e strategie politiche nei rapporti con gli altri Stati
e quella della DGCS a cui la legge 49/87 affida il compito di
realizzare le attività di cooperazione con i paesi terzi
(dalle attività per fronteggiare le emergenze a quelle
per favorire lo sviluppo), è invece meno conosciuta la
posizione istituzionale del DPC rispetto alle risposte alle emergenze
internazionali già previste dalla legge 49/87.
I COMPITI ISTITUZIONALI DEL MAE E DELLA DGCS
5. La legge 49, del 26 febbraio 1987, è molto chiara
rispetto alle competenze e al coordinamento degli interventi all'estero,
compresi gli interventi straordinari di emergenza. Peccato
che nessun Governo, da ormai una dozzina d'anni, abbia mai garantito
i mezzi e gli strumenti idonei per potere attuare e rendere efficaci
le previsioni legislative. Tante parole, tanti impegni, tante
promesse, tanti dibattiti politici ma nessun rafforzamento, in
particolare nella dotazione delle risorse finanziarie e negli
strumenti operativi e amministrativi (come la possibilità
di agire nel momento del bisogno, anche in deroga alle disposizioni
amministrative della lentissima contabilità generale dello
Stato).
6. All'art. 1, la legge afferma che "la cooperazione allo
sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia
e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena
realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo" e che "rientrano
nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati
a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione
e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza
di popolazioni".
7. L'art. 5 definisce in maniera altrettanto chiara le funzioni
di coordinamento del Ministro degli affari esteri affermando
che "il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina
nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il
settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in
materia di cooperazione allo sviluppo". Di conseguenza, "in
mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità
agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal
Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo
sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla
presente legge" salvo nel caso di " iniziative proposte
da organizzazioni non governative purché adeguatamente
documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario".
8. Anche la definizione degli interventi straordinari, all'art.
11, è chiara e completa:
"a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti
in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità
e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto
in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato
soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite
da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate
da alti tassi di mortalità;
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio,
trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli
enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario
per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere
a), b), e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso
il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi
e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo
Sviluppo".
9. E' prevista, sempre all'art. 11, anche l'intesa con la Protezione
civile per la realizzazione degli interventi:
"Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali
possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, il quale
pone a disposizione
personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi
oneri sono a carico della Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo".
10. Peccato, ripetiamo, che dall'inizio degli anni '90 nessun
Governo sia stato in grado a) di mantenere gli impegni internazionali
per l'aumento delle risorse finanziarie da destinare alla cooperazione
allo sviluppo (0,7% del Pil), b) di attuare politiche in coerenza
con le finalità di "solidarietà tra i popoli
e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo",
c) di garantire alla DGCS gli strumenti operativi e amministrativi
necessari per potere operare. Al contrario, le risorse sono gradualmente
diminuite fino a giungere al livello minimo attuale (0,13%) e
la cooperazione internazionale è divenuta inevitabilmente
una non realtà. La paralisi della cooperazione allo
sviluppo è il segno evidente della paralisi della politica
e del marginale ruolo internazionale dell'Italia al di là
di singole isolate iniziative che possono fare apparire il contrario.
I COMPITI ISTITUZIONALI E LE ASPIRAZIONI DEL DPC
11. L'ambito di azione della Protezione civile è dettato
dalla legge 24 febbraio 1992 n. 255 e non è stato modificato
dai successivi decreti-legge. Si tratta di attività coordinate,
realizzate sul territorio nazionale (questo è l'ambito
di riferimento di tutta la legge, anche se non è escluso
l'intervento all'estero) e finalizzate alla previsione e prevenzione
delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni
sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l'emergenza (art. 3). Il campo di azione è
quindi chiaramente definito: prevedere, prevenire, soccorrere
le popolazioni fino al superamento dell'emergenza che viene
così definito: "il superamento dell'emergenza consiste
unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni
di vita".
12. Lo stato di emergenza deve essere deliberato dal Consiglio
dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, o Ministro
delegato, che ne determina la durata e l'estensione territoriale.
Le disposizioni finalizzate a fronteggiare le situazioni calamitose
sono oggetto di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri o Ministro delegato.
Per gli interventi all'estero recenti, il Presidente del Consiglio,
"acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri",
ha emanato le ordinanze n. 3291 del 27.5.03 per il sisma in
Algeria; n. 3336 del 29.1.04 per il terremoto Iran; n. 3367 del
29.7.04 per gli incendi in Portogallo; n. 3374 del 10.9.04 per
l'attacco terroristico in Ossezia; fino alle ultime del 2004,
n. 3388 del 23/12 e n. 3389 del 26/12 per l'emergenza nel Sud-Est
asiatico. La n. 3388 non riguarda le missioni all'estero se non
per un comma aggiunto all'ordinanza 3374 (Ossezia) che autorizza
"il Dipartimento della protezione civile ad impiegare
le risorse finanziarie derivanti da atti di liberalità
e donazioni per effettuare interventi ed assumere iniziative volti
a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita anche mediante
il compimento di attività umanitarie e di assistenza alla
popolazione". Tale autorizzazione viene poi ripresa
per lo Tsunami nell'art. 1 dell'ordinanza n. 3390 del 29.12.04.
Nell'insieme, siamo quindi di fronte ad un'assoluta novità
che, senza alcuna valutazione parlamentare, introduce nel DPC
un nuovo compito all'estero, per legge affidato ad altro organo
dello Stato. A Beslan, infatti, già dopo pochi giorni sono
stati "rimossi gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni
di vita", non rientrando il trauma di bambini e adulti nelle
competenze del DPC. L'estensione alle "attività
umanitarie e di assistenza alla popolazione" è
finalizzata al tacito ampliamento dello spazio di intervento
del DPC: dalla prima emergenza alle attività umanitarie
e di accompagnamento alla ricostruzione, come in realtà
sta succedendo nello Sri Lanka. Attività tipiche di altre
organizzazioni ed assegnate dalle leggi alla competenza di altra
istituzione dello Stato. E per di più, con fondi derivanti
da atti di liberalità e donazioni come se si trattasse
di una Charity e non di un ente dello Stato con precisi
e definiti compiti istituzionali finanziati dall'erario. Il principio
di sussidiarietà inserito recentemente nella Costituzione
viene così annullato espandendo lo spazio dell'intervento
pubblico anche nel campo delle raccolte dei contributi per la
solidarietà.
13. È l'ordinanza n. 3389 del 26.12.04 che per la prima
volta formalizza il passaggio di competenze dal Ministero degli
affari esteri (DGCS) alla Presidenza del Consiglio (DPC) nelle
calamità. Infatti, l'art. 11 della legge 49/87 che prevede
che la DGCS possa effettuare interventi nelle calamità
naturali "d'intesa con il Ministero per il coordinamento
della Protezione civile" e "con oneri a carico della
DGCS" viene di fatto modificato con l'affidamento al DPC
di "tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire
di operare nel contesto calamitoso" utilizzando il Fondo
di protezione civile. Il Ministero degli affari esteri, di cui
si è semplicemente "acquisita l'intesa" passa
quindi, con una semplice ordinanza, in secondo piano.
14. In realtà, il DPC sta da tempo cercando di ampliare
all'estero le proprie competenze, considerandosi non solo idoneo
a "soccorrere le popolazioni fino al superamento dell'emergenza"
con le "iniziative necessarie ed indilazionabili volte a
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni
di vita" (legge 255/92), ma anche idoneo ad operare in
veri e propri progetti umanitari, di riabilitazione e, perché
no, di sviluppo, ben al di là del proprio mandato istituzionale.
La previsione di rimanere nello Sri Lanka per almeno un anno è
stata esplicita e ferma. C'è da un lato la critica all'operato
della DGCS; c'è dall'altro l'ambizione di poter rappresentare
e coordinare, come "pluralità" della Protezione
civile, le istituzioni e le organizzazioni di volontariato, anche
al di fuori del proprio ambito di intervento istituzionale; c'è
forse anche la sfiducia nei partiti politici che da anni discutono
di riforma dell'insieme della cooperazione allo sviluppo (compresa
l'emergenza), anche con convinzione ma senza mai riuscire a produrre
nemmeno quei pochi articoli di legge necessari nel contesto attuale
a farla funzionare; c'è, più seriamente, la sottolineatura
delle gravi carenze nell'affrontare le emergenze internazionali
e l'incapacità del "sistema Italia" di fronteggiarle
con la massima efficacia; c'è l'aspirazione, legittima
finché rimane aspirazione, a divenire un soggetto istituzionale
che operi sia in Italia che all'estero, non solo per "prevedere,
prevenire, soccorrere e rimuovere gli ostacoli", ma anche
per ricostruire, curare, tutelare le persone più vulnerabili,
lottare contro le epidemie, educare, creare le condizioni per
lo sviluppo: aspirazione cioè ad assumere anche le funzioni
di quell'"Agenzia per la cooperazione allo sviluppo"
di cui si è molto discusso, e solo discusso, nella scorsa
legislatura.
15. Se l'aspirazione rimane legittima, se i problemi posti sono
veri, il metodo seguito non pare, per un organo istituzionale,
quello corretto. Si tratta infatti del metodo del "fatto
compiuto", a piccoli passi, ordinanza dopo ordinanza, con
proroghe o ampliamenti dell'eccezionalità anche dove non
indispensabile, con innovazioni discutibili e mai discusse. E'
un metodo che si contrappone talvolta alla stessa volontà
del Parlamento che già in sede di approvazione del decreto
165 del 10 luglio 2003, recante "Interventi urgenti a favore
della popolazione irachena", si era espresso chiaramente
rifiutando il subdolo inserimento dell'art. 5 che prevedeva
che in qualsiasi caso di calamità naturale o evento di
particolare gravità all'estero, il Presidente del Consiglio
"dispone con proprio decreto che il Capo del Dipartimento
della protezione civile
provveda, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di
soccorso delle popolazioni colpite dall'emergenza". Inserimento
che annullerebbe o stravolgerebbe, di fatto, la vigente legge
49/87 sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo che attende
da tempo di essere rafforzata e riformata. Il Parlamento, in quell'occasione,
ha deciso diversamente. Può non piacere: ma un'istituzione
dello Stato non può non tenerne conto. Ogni legittima aspirazione
del DPC in ambiti non propri come quello della cooperazione con
paesi terzi (perché di questo si tratta), per tradursi
in realtà, deve passare al vaglio del Parlamento e deve
essere legittimata da nuove leggi che modifichino - dopo attente
valutazioni di politica interna ed estera - le attuali previsioni
e le attuali competenze. La provenienza e la specifica formazione
di qualche dirigente del Dipartimento insieme al vanto per i passati
- positivi, va riconosciuto - trascorsi nella cooperazione italiana
con i paesi invia di sviluppo non possono essere automaticamente
considerati patrimonio del DPC e delle sue strutture che possiedono
ben altre e differenti formazione e preparazione.
L'UTILE INTERVENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL SOCCORSO ALL'ESTERO
16. La specificità, la preparazione e la struttura coordinata
ed efficiente della Protezione civile italiana rimane comunque
preziosa anche nei contesti internazionali dove le calamità
naturali (terremoti e inondazioni in particolare) richiedono capacità
e modalità di intervento che solo il DPC riesce oggi a
garantire. Il Dipartimento possiede infatti strumenti e mezzi
adeguati di cui può disporre, con grande rapidità
sia in proprio sia attraverso la rete dei soggetti istituzionali
pubblici e privati ad esso collegati (dalle forze armate, ai vigili
del fuoco, alle regioni ed enti locali con le loro strutture e
capacità di risposta specifiche, alle organizzazioni specializzate
ed organizzate del volontariato ecc), grazie ad efficaci normative
"in deroga" negate alle altre pubbliche istituzioni
compresa la DGCS che di emergenze all'estero dovrebbe occuparsi
per legge. Risposta immediata, di carattere prevalentemente
tecnico e di breve durata. Risposta che spesso non è
unica, ma si inserisce, per la sua parte specifica, in una decisione
e un programma più ampio di "cooperazione" i
cui contenuti e la cui durata complessiva competono alle scelte
e decisioni politiche del Ministro degli affari esteri, anche
in coordinamento con gli impegni e le decisioni di altri Paesi.
E' chiaro che, tra i compiti del DPC, ci limitiamo qui all'azione
di "soccorso fino al superamento dell'emergenza", non
toccando il campo della previsione e della prevenzione che esulano
dalla presente analisi.
17. La tipologia della risposta della Protezione civile nelle
calamità naturali non richiede, di norma, conoscenza
del contesto locale, della popolazione e della cultura locali,
ma solo conoscenza del tipo di catastrofe e capacità di
intervento organizzato per affrontarla ed evitare ulteriori danni.
Per questo l'azione della Protezione civile, se fondamentale nella
prima fase dell'urgenza, non può durare nel tempo: deve
limitarsi alla fase più acuta che le compete e per cui
è preparata, per lasciare presto lo spazio, meglio
se con un affiancamento fin dalle prime ore, ad altre istituzioni
ed organizzazioni, pubbliche e private, radicate o capaci di radicarsi
nel territorio per la ripresa della normalità della vita
e per la ricostruzione e lo sviluppo.
Nelle emergenze causate da guerre o conflitti interni è
invece indispensabile avere una conoscenza della realtà
locale, delle dinamiche politiche e sociali, delle differenze
etniche e religiose, delle cause del conflitto, del contesto nazionale
e regionale ed adottare regole di comportamento che tengano conto
della realtà sociale e politica e delle dinamiche locali,
dei rischi, della sicurezza ecc. In questi casi occorre una specifica
preparazione e specifiche metodologie di intervento che solo organizzazioni
umanitarie sperimentate e riconosciute tali a livello internazionale
sono in grado di garantire. Si tratta di organizzazioni che
seguono i principi fondamentali di umanità, indipendenza,
imparzialità, neutralità che, soli, possono garantire
il successo degli interventi. E' possibile anche in questi casi,
qualora necessario, prevedere momenti di collaborazione tra organizzazioni
umanitarie e Protezione civile, ma sempre limitatamente alla propria
specificità e capacità e su richiesta delle organizzazioni
umanitarie (in particolare quelle del sistema ONU) presenti in
quei contesti.
18. Il buon governo della cosa pubblica, come di qualsiasi altro
tipo di organizzazione, richiede che ogni parte agisca nel proprio
ambito di intervento, con la propria specificità, preparazione
e capacità, individuando le integrazioni e i coordinamenti
utili a garantire l'efficacia degli interventi e i risultati previsti.
Le confusioni, le sovrapposizioni o, peggio ancora, le contrapposizioni
e gli scavalcamenti provocano rallentamenti e danni gravi, che
devono invece essere evitati. Nel caso delle pubbliche istituzioni,
tali contrapposizioni evidenziano inoltre un problema politico
che va rimesso quanto prima nei giusti binari per garantire trasparenza,
legalità, buon governo, efficacia e per evitare spettacoli
umilianti - come anche nel caso dell'emergenza Tsunami - di concitate
corse istituzionali per garantirsi presunti spazi di intervento.
Corse che hanno in verità visto anche comportamenti fuori
luogo di istituzioni private.
LE POSSIBILI CONVERGENZE E SINERGIE, DA SUBITO
19. Ci soffermiamo in particolare su tre soggetti italiani che
possono proporre e produrre sinergie efficaci in caso di gravi
emergenze a livello internazionale: la DGCS, il DPC, le ONG.
L'esperienza delle Ong umanitarie e di sviluppo porta a richiedere
che sia favorita la massima integrazione tra le attività
dei soggetti governativi e non governativi che, per mandato
istituzionale o per vocazione solidaristica e specializzazione,
sono finalizzati agli interventi nei paesi terzi e le capacità
di intervento del DPC. Anche chi ha responsabilità
politiche in merito non può non auspicare e promuovere
il massimo coordinamento e la migliore collaborazione al fine
di un'efficace azione del "sistema Italia", specie in
situazioni di crisi complesse all'estero.
20. Una precisazione sulla peculiarità dei soggetti va
esplicitata prima di approfondire il tema della collaborazione
e delle sinergie. Nelle emergenze, un'organizzazione umanitaria
deve rispondere unicamente ai principi di umanità, solidarietà,
indipendenza, neutralità e imparzialità: sente
l'imperativo di intervenire e decide conseguentemente, senza alcun
tipo di condizionamento. Non è così, né può
esserlo per qualsiasi istituzione dello Stato, che dipende da
decisioni e valutazioni che non sono mai unicamente umanitarie:
intervenire o meno in un paese terzo è sempre una decisione
politica. Essa viene assunta tenendo conto del bisogno umanitario
ma anche di valutazioni e di interessi che spesso nulla hanno
a che vedere con l'emergenza ed i bisogni delle popolazioni. Pur
potendo operare congiuntamente in un'area colpita da calamità,
le Ong rimangono comunque soggettività indipendenti
e autonome, diverse quindi rispetto alla DGCS e al DPC che
restano sempre, in quanto istituzioni dello Stato, soggette alle
decisioni e scelte politiche del momento. Può quindi verificarsi
il caso in cui le decisioni politiche assunte entrino in contraddizione
con i principi e le scelte delle Ong: ragione per cui non potrà
realizzarsi alcuna forma di collaborazione. Si tratta comunque
di un'ipotesi che non trova normalmente spazio nel caso delle
catastrofi naturali.
21. Un'ipotesi di coordinamento efficace deve tenere conto delle
competenze istituzionali e delle specificità e "know
how" di ciascun soggetto.
Come detto sopra, le competenze istituzionali sono chiaramente
definite. Spetta al Ministro degli affari esteri prendere
la decisione politica di intervenire e "promuovere e coordinare"
gli interventi.
Davanti ad una catastrofe, in particolare i terremoti e le alluvioni,
oggi solo il DPC ha gli strumenti e le capacità operative
per soccorrere le popolazioni nel giro di poche ore, con mezzi
e personale idonei e procedure amministrative speciali. È
importante quindi che trovi applicazione l'art. 11 della legge
49/87 che prevede il coinvolgimento del DPC, indispensabile per
l'immediato avvio dell'intervento italiano con i mezzi e strumenti
adeguati. Su richiesta del Ministro degli esteri, sarà
un'ordinanza del Presidente del Consiglio, che definirà
modalità e durata dell'intervento. Data la natura, il mandato
istituzionale, la specificità e le capacità del
DPC, la sua azione dovrà essere limitata al primo momento
dell'emergenza, per lasciare la continuità operativa dell'intervento
umanitario e la ricostruzione alla DGCS, alle Ong umanitarie e
di sviluppo e agli altri soggetti della cooperazione.
L'esempio di Bam, città distrutta dal terremoto in Iran
nel dicembre 2004, è istruttivo. Il DPC ha realizzato un
intervento sanitario, con ingente impegno di risorse, trasportando
e lasciando un ospedale da campo attrezzato, senza prevedere alcuna
continuità italiana alla fine del mese di intervento. Ovviamente,
i bisogni della popolazione di Bam non erano finiti dopo il primo
mese. Sarebbe stato opportuno, fin da subito, un coordinamento
con la DGCS e le Ong interessate per promuovere un intervento
che comprendesse fin dall'inizio, la partecipazione dei tre soggetti.
Sarebbe stato utile e opportuno anche nel caso dello Tsunami.
Dopo alcune sbavature istituzionali, il Ministro degli esteri
ha cercato di precisare con fermezza quanto già le leggi
stabiliscono: che a lui spetta la competenza sulla decisione politica,
sulla promozione e sul coordinamento delle iniziative, alle quali
possono partecipare vari soggetti, istituzionali e non, anche
in autonomia gestionale. In realtà c'è stato di
tutto fuorché l'intesa e l'efficace coordinamento. Ancora
una volta hanno trionfato le "convergenze parallele":
una convergenza di obiettivi (grande visibilità, innanzitutto,
insieme agli interventi per rispondere ai bisogni) ma percorsi
diversi e distinti, paralleli.
22. Anche l'Unione europea si sta avviando verso forme di coordinamento
che vedano soggetti istituzionali e non, pubblici e privati, ognuno
con la propria specificità, intervenire per rispondere
alle emergenze sia sul territorio dell'Unione che all'estero.
ECHO e le Relazioni Esterne (anche tramite le Rapid Reaction Facilities)
ci stanno seriamente lavorando. Le Protezioni civili europee,
e quella italiana in particolare, potranno assumere un ruolo di
primo piano specie di fronte alle catastrofi naturali. Diventa
quindi importante che, pur nell'attesa di una seria revisione
della legislazione italiana sulla cooperazione internazionale
allo sviluppo, revisione che assume ormai un carattere di vera
urgenza, si possano prevedere e formalizzare, valorizzandole,
le sinergie possibili tra la DGCS, il DPC e le ONG per rispondere
alle emergenze. Rispettando le specificità e i mandati
istituzionali di ciascuno. Un tavolo di confronto e di proposta
tra questi tre soggetti dovrà essere quanto prima realizzato,
anche al fine di presentare all'UE, oltre che al Governo e al
Parlamento italiani, un'idea forte e condivisa, efficace e di
qualità.
Nino Sergi
Segretario Generale
INTERSOS
7 marzo 2005