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GLI INTERVENTI NEL SUDEST ASIATICO APRONO INTERROGATIVI
SULLE COMPETENZE E I RAPPORTI ISTITUZIONALI
NELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


LA COOPERAZIONE NELLE EMERGENZE INTERNAZIONALI

1. Di fronte alle emergenze internazionali esiste da alcuni anni (in particolare dalle crisi nei Balcani) nella pubblica amministrazione una smania di protagonismo e di leadership, spesso basata su ambizioni dettate da esigenze di visibilità politica, talvolta perfino da parte di organi che non hanno alcuno specifico ruolo istituzionale in merito. L'attuale normativa legislativa in materia, pur imperfetta e da riformare, definisce in modo chiaro gli ambiti di intervento ed i soggetti istituzionali preposti. Ai sensi della legislazione vigente, quindi, ognuno di questi soggetti dovrebbe assumere pienamente, nei propri campi e spazi di intervento, le responsabilità istituzionali assegnategli e dovrebbe, al contempo, essere messo nelle condizioni di poterlo fare con idonei strumenti e senza inopportune interferenze.

2. Occorre inoltre che i soggetti istituzionali pubblici, oltre a rispettarsi tra di loro, sappiano rispettare i soggetti della società civile impegnati nelle emergenze e nella cooperazione internazionale, senza pretendere di rappresentarli tutti o di sostituirsi ad essi. Al contrario, vanno valorizzate le loro specificità, esperienze e competenze, al fine di una più ampia, coordinata ed efficace azione basata sulla sussidiarietà e complementarietà in una dinamica visione di "sistema paese".

3. Avendo potuto valutare nel decennio passato, specie nelle emergenze vicine a noi, alcuni casi di sovrapposizione istituzionale e di confusione di competenze, ruoli e strategie operative, possiamo ora con più lucidità proporre una riflessione sulla risposta istituzionale italiana allo Tsunami nel sudest asiatico che ha visto la contemporanea presenza politica decisionale di due protagonisti/antagonisti: il Ministero degli affari esteri con la Direzione Generale per la cooperazione alla sviluppo (DGCS) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Dipartimento della protezione civile (DPC). Tralasciamo, perché ci porterebbe lontano, il tema dell'eccessivo protagonismo di altri soggetti istituzionali alla ricerca di settori di intervento, come ad esempio i "bambini dello Tsunami": di fronte a questi soggetti abbiamo provato un senso di insofferenza che ci limitiamo ad evidenziare.

4. Se chiara e conosciuta è la posizione istituzionale del Ministero degli affari esteri (MAE) a cui istituzionalmente e incontestabilmente è affidato il compito di definire scelte e strategie politiche nei rapporti con gli altri Stati e quella della DGCS a cui la legge 49/87 affida il compito di realizzare le attività di cooperazione con i paesi terzi (dalle attività per fronteggiare le emergenze a quelle per favorire lo sviluppo), è invece meno conosciuta la posizione istituzionale del DPC rispetto alle risposte alle emergenze internazionali già previste dalla legge 49/87.

I COMPITI ISTITUZIONALI DEL MAE E DELLA DGCS

5. La legge 49, del 26 febbraio 1987, è molto chiara rispetto alle competenze e al coordinamento degli interventi all'estero, compresi gli interventi straordinari di emergenza. Peccato che nessun Governo, da ormai una dozzina d'anni, abbia mai garantito i mezzi e gli strumenti idonei per potere attuare e rendere efficaci le previsioni legislative. Tante parole, tanti impegni, tante promesse, tanti dibattiti politici ma nessun rafforzamento, in particolare nella dotazione delle risorse finanziarie e negli strumenti operativi e amministrativi (come la possibilità di agire nel momento del bisogno, anche in deroga alle disposizioni amministrative della lentissima contabilità generale dello Stato).

6. All'art. 1, la legge afferma che "la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo" e che "rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni".

7. L'art. 5 definisce in maniera altrettanto chiara le funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri affermando che "il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo". Di conseguenza, "in mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge" salvo nel caso di " iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario".

8. Anche la definizione degli interventi straordinari, all'art. 11, è chiara e completa:
"a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo Sviluppo".

9. E' prevista, sempre all'art. 11, anche l'intesa con la Protezione civile per la realizzazione degli interventi:
"Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale … pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo".

10. Peccato, ripetiamo, che dall'inizio degli anni '90 nessun Governo sia stato in grado a) di mantenere gli impegni internazionali per l'aumento delle risorse finanziarie da destinare alla cooperazione allo sviluppo (0,7% del Pil), b) di attuare politiche in coerenza con le finalità di "solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo", c) di garantire alla DGCS gli strumenti operativi e amministrativi necessari per potere operare. Al contrario, le risorse sono gradualmente diminuite fino a giungere al livello minimo attuale (0,13%) e la cooperazione internazionale è divenuta inevitabilmente una non realtà. La paralisi della cooperazione allo sviluppo è il segno evidente della paralisi della politica e del marginale ruolo internazionale dell'Italia al di là di singole isolate iniziative che possono fare apparire il contrario.

I COMPITI ISTITUZIONALI E LE ASPIRAZIONI DEL DPC

11. L'ambito di azione della Protezione civile è dettato dalla legge 24 febbraio 1992 n. 255 e non è stato modificato dai successivi decreti-legge. Si tratta di attività coordinate, realizzate sul territorio nazionale (questo è l'ambito di riferimento di tutta la legge, anche se non è escluso l'intervento all'estero) e finalizzate alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza (art. 3). Il campo di azione è quindi chiaramente definito: prevedere, prevenire, soccorrere le popolazioni fino al superamento dell'emergenza che viene così definito: "il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita".

12. Lo stato di emergenza deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, o Ministro delegato, che ne determina la durata e l'estensione territoriale. Le disposizioni finalizzate a fronteggiare le situazioni calamitose sono oggetto di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato.
Per gli interventi all'estero recenti, il Presidente del Consiglio, "acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri", ha emanato le ordinanze n. 3291 del 27.5.03 per il sisma in Algeria; n. 3336 del 29.1.04 per il terremoto Iran; n. 3367 del 29.7.04 per gli incendi in Portogallo; n. 3374 del 10.9.04 per l'attacco terroristico in Ossezia; fino alle ultime del 2004, n. 3388 del 23/12 e n. 3389 del 26/12 per l'emergenza nel Sud-Est asiatico. La n. 3388 non riguarda le missioni all'estero se non per un comma aggiunto all'ordinanza 3374 (Ossezia) che autorizza "il Dipartimento della protezione civile ad impiegare le risorse finanziarie derivanti da atti di liberalità e donazioni per effettuare interventi ed assumere iniziative volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita anche mediante il compimento di attività umanitarie e di assistenza alla popolazione". Tale autorizzazione viene poi ripresa per lo Tsunami nell'art. 1 dell'ordinanza n. 3390 del 29.12.04.
Nell'insieme, siamo quindi di fronte ad un'assoluta novità che, senza alcuna valutazione parlamentare, introduce nel DPC un nuovo compito all'estero, per legge affidato ad altro organo dello Stato. A Beslan, infatti, già dopo pochi giorni sono stati "rimossi gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita", non rientrando il trauma di bambini e adulti nelle competenze del DPC. L'estensione alle "attività umanitarie e di assistenza alla popolazione" è finalizzata al tacito ampliamento dello spazio di intervento del DPC: dalla prima emergenza alle attività umanitarie e di accompagnamento alla ricostruzione, come in realtà sta succedendo nello Sri Lanka. Attività tipiche di altre organizzazioni ed assegnate dalle leggi alla competenza di altra istituzione dello Stato. E per di più, con fondi derivanti da atti di liberalità e donazioni come se si trattasse di una Charity e non di un ente dello Stato con precisi e definiti compiti istituzionali finanziati dall'erario. Il principio di sussidiarietà inserito recentemente nella Costituzione viene così annullato espandendo lo spazio dell'intervento pubblico anche nel campo delle raccolte dei contributi per la solidarietà.

13. È l'ordinanza n. 3389 del 26.12.04 che per la prima volta formalizza il passaggio di competenze dal Ministero degli affari esteri (DGCS) alla Presidenza del Consiglio (DPC) nelle calamità. Infatti, l'art. 11 della legge 49/87 che prevede che la DGCS possa effettuare interventi nelle calamità naturali "d'intesa con il Ministero per il coordinamento della Protezione civile" e "con oneri a carico della DGCS" viene di fatto modificato con l'affidamento al DPC di "tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire di operare nel contesto calamitoso" utilizzando il Fondo di protezione civile. Il Ministero degli affari esteri, di cui si è semplicemente "acquisita l'intesa" passa quindi, con una semplice ordinanza, in secondo piano.

14. In realtà, il DPC sta da tempo cercando di ampliare all'estero le proprie competenze, considerandosi non solo idoneo a "soccorrere le popolazioni fino al superamento dell'emergenza" con le "iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita" (legge 255/92), ma anche idoneo ad operare in veri e propri progetti umanitari, di riabilitazione e, perché no, di sviluppo, ben al di là del proprio mandato istituzionale. La previsione di rimanere nello Sri Lanka per almeno un anno è stata esplicita e ferma. C'è da un lato la critica all'operato della DGCS; c'è dall'altro l'ambizione di poter rappresentare e coordinare, come "pluralità" della Protezione civile, le istituzioni e le organizzazioni di volontariato, anche al di fuori del proprio ambito di intervento istituzionale; c'è forse anche la sfiducia nei partiti politici che da anni discutono di riforma dell'insieme della cooperazione allo sviluppo (compresa l'emergenza), anche con convinzione ma senza mai riuscire a produrre nemmeno quei pochi articoli di legge necessari nel contesto attuale a farla funzionare; c'è, più seriamente, la sottolineatura delle gravi carenze nell'affrontare le emergenze internazionali e l'incapacità del "sistema Italia" di fronteggiarle con la massima efficacia; c'è l'aspirazione, legittima finché rimane aspirazione, a divenire un soggetto istituzionale che operi sia in Italia che all'estero, non solo per "prevedere, prevenire, soccorrere e rimuovere gli ostacoli", ma anche per ricostruire, curare, tutelare le persone più vulnerabili, lottare contro le epidemie, educare, creare le condizioni per lo sviluppo: aspirazione cioè ad assumere anche le funzioni di quell'"Agenzia per la cooperazione allo sviluppo" di cui si è molto discusso, e solo discusso, nella scorsa legislatura.

15. Se l'aspirazione rimane legittima, se i problemi posti sono veri, il metodo seguito non pare, per un organo istituzionale, quello corretto. Si tratta infatti del metodo del "fatto compiuto", a piccoli passi, ordinanza dopo ordinanza, con proroghe o ampliamenti dell'eccezionalità anche dove non indispensabile, con innovazioni discutibili e mai discusse. E' un metodo che si contrappone talvolta alla stessa volontà del Parlamento che già in sede di approvazione del decreto 165 del 10 luglio 2003, recante "Interventi urgenti a favore della popolazione irachena", si era espresso chiaramente rifiutando il subdolo inserimento dell'art. 5 che prevedeva che in qualsiasi caso di calamità naturale o evento di particolare gravità all'estero, il Presidente del Consiglio "dispone con proprio decreto che il Capo del Dipartimento della protezione civile… provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso delle popolazioni colpite dall'emergenza". Inserimento che annullerebbe o stravolgerebbe, di fatto, la vigente legge 49/87 sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo che attende da tempo di essere rafforzata e riformata. Il Parlamento, in quell'occasione, ha deciso diversamente. Può non piacere: ma un'istituzione dello Stato non può non tenerne conto. Ogni legittima aspirazione del DPC in ambiti non propri come quello della cooperazione con paesi terzi (perché di questo si tratta), per tradursi in realtà, deve passare al vaglio del Parlamento e deve essere legittimata da nuove leggi che modifichino - dopo attente valutazioni di politica interna ed estera - le attuali previsioni e le attuali competenze. La provenienza e la specifica formazione di qualche dirigente del Dipartimento insieme al vanto per i passati - positivi, va riconosciuto - trascorsi nella cooperazione italiana con i paesi invia di sviluppo non possono essere automaticamente considerati patrimonio del DPC e delle sue strutture che possiedono ben altre e differenti formazione e preparazione.

L'UTILE INTERVENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL SOCCORSO ALL'ESTERO

16. La specificità, la preparazione e la struttura coordinata ed efficiente della Protezione civile italiana rimane comunque preziosa anche nei contesti internazionali dove le calamità naturali (terremoti e inondazioni in particolare) richiedono capacità e modalità di intervento che solo il DPC riesce oggi a garantire. Il Dipartimento possiede infatti strumenti e mezzi adeguati di cui può disporre, con grande rapidità sia in proprio sia attraverso la rete dei soggetti istituzionali pubblici e privati ad esso collegati (dalle forze armate, ai vigili del fuoco, alle regioni ed enti locali con le loro strutture e capacità di risposta specifiche, alle organizzazioni specializzate ed organizzate del volontariato ecc), grazie ad efficaci normative "in deroga" negate alle altre pubbliche istituzioni compresa la DGCS che di emergenze all'estero dovrebbe occuparsi per legge. Risposta immediata, di carattere prevalentemente tecnico e di breve durata. Risposta che spesso non è unica, ma si inserisce, per la sua parte specifica, in una decisione e un programma più ampio di "cooperazione" i cui contenuti e la cui durata complessiva competono alle scelte e decisioni politiche del Ministro degli affari esteri, anche in coordinamento con gli impegni e le decisioni di altri Paesi. E' chiaro che, tra i compiti del DPC, ci limitiamo qui all'azione di "soccorso fino al superamento dell'emergenza", non toccando il campo della previsione e della prevenzione che esulano dalla presente analisi.

17. La tipologia della risposta della Protezione civile nelle calamità naturali non richiede, di norma, conoscenza del contesto locale, della popolazione e della cultura locali, ma solo conoscenza del tipo di catastrofe e capacità di intervento organizzato per affrontarla ed evitare ulteriori danni. Per questo l'azione della Protezione civile, se fondamentale nella prima fase dell'urgenza, non può durare nel tempo: deve limitarsi alla fase più acuta che le compete e per cui è preparata, per lasciare presto lo spazio, meglio se con un affiancamento fin dalle prime ore, ad altre istituzioni ed organizzazioni, pubbliche e private, radicate o capaci di radicarsi nel territorio per la ripresa della normalità della vita e per la ricostruzione e lo sviluppo.
Nelle emergenze causate da guerre o conflitti interni è invece indispensabile avere una conoscenza della realtà locale, delle dinamiche politiche e sociali, delle differenze etniche e religiose, delle cause del conflitto, del contesto nazionale e regionale ed adottare regole di comportamento che tengano conto della realtà sociale e politica e delle dinamiche locali, dei rischi, della sicurezza ecc. In questi casi occorre una specifica preparazione e specifiche metodologie di intervento che solo organizzazioni umanitarie sperimentate e riconosciute tali a livello internazionale sono in grado di garantire. Si tratta di organizzazioni che seguono i principi fondamentali di umanità, indipendenza, imparzialità, neutralità che, soli, possono garantire il successo degli interventi. E' possibile anche in questi casi, qualora necessario, prevedere momenti di collaborazione tra organizzazioni umanitarie e Protezione civile, ma sempre limitatamente alla propria specificità e capacità e su richiesta delle organizzazioni umanitarie (in particolare quelle del sistema ONU) presenti in quei contesti.

18. Il buon governo della cosa pubblica, come di qualsiasi altro tipo di organizzazione, richiede che ogni parte agisca nel proprio ambito di intervento, con la propria specificità, preparazione e capacità, individuando le integrazioni e i coordinamenti utili a garantire l'efficacia degli interventi e i risultati previsti. Le confusioni, le sovrapposizioni o, peggio ancora, le contrapposizioni e gli scavalcamenti provocano rallentamenti e danni gravi, che devono invece essere evitati. Nel caso delle pubbliche istituzioni, tali contrapposizioni evidenziano inoltre un problema politico che va rimesso quanto prima nei giusti binari per garantire trasparenza, legalità, buon governo, efficacia e per evitare spettacoli umilianti - come anche nel caso dell'emergenza Tsunami - di concitate corse istituzionali per garantirsi presunti spazi di intervento. Corse che hanno in verità visto anche comportamenti fuori luogo di istituzioni private.

LE POSSIBILI CONVERGENZE E SINERGIE, DA SUBITO

19. Ci soffermiamo in particolare su tre soggetti italiani che possono proporre e produrre sinergie efficaci in caso di gravi emergenze a livello internazionale: la DGCS, il DPC, le ONG. L'esperienza delle Ong umanitarie e di sviluppo porta a richiedere che sia favorita la massima integrazione tra le attività dei soggetti governativi e non governativi che, per mandato istituzionale o per vocazione solidaristica e specializzazione, sono finalizzati agli interventi nei paesi terzi e le capacità di intervento del DPC. Anche chi ha responsabilità politiche in merito non può non auspicare e promuovere il massimo coordinamento e la migliore collaborazione al fine di un'efficace azione del "sistema Italia", specie in situazioni di crisi complesse all'estero.

20. Una precisazione sulla peculiarità dei soggetti va esplicitata prima di approfondire il tema della collaborazione e delle sinergie. Nelle emergenze, un'organizzazione umanitaria deve rispondere unicamente ai principi di umanità, solidarietà, indipendenza, neutralità e imparzialità: sente l'imperativo di intervenire e decide conseguentemente, senza alcun tipo di condizionamento. Non è così, né può esserlo per qualsiasi istituzione dello Stato, che dipende da decisioni e valutazioni che non sono mai unicamente umanitarie: intervenire o meno in un paese terzo è sempre una decisione politica. Essa viene assunta tenendo conto del bisogno umanitario ma anche di valutazioni e di interessi che spesso nulla hanno a che vedere con l'emergenza ed i bisogni delle popolazioni. Pur potendo operare congiuntamente in un'area colpita da calamità, le Ong rimangono comunque soggettività indipendenti e autonome, diverse quindi rispetto alla DGCS e al DPC che restano sempre, in quanto istituzioni dello Stato, soggette alle decisioni e scelte politiche del momento. Può quindi verificarsi il caso in cui le decisioni politiche assunte entrino in contraddizione con i principi e le scelte delle Ong: ragione per cui non potrà realizzarsi alcuna forma di collaborazione. Si tratta comunque di un'ipotesi che non trova normalmente spazio nel caso delle catastrofi naturali.

21. Un'ipotesi di coordinamento efficace deve tenere conto delle competenze istituzionali e delle specificità e "know how" di ciascun soggetto.
Come detto sopra, le competenze istituzionali sono chiaramente definite. Spetta al Ministro degli affari esteri prendere la decisione politica di intervenire e "promuovere e coordinare" gli interventi.
Davanti ad una catastrofe, in particolare i terremoti e le alluvioni, oggi solo il DPC ha gli strumenti e le capacità operative per soccorrere le popolazioni nel giro di poche ore, con mezzi e personale idonei e procedure amministrative speciali. È importante quindi che trovi applicazione l'art. 11 della legge 49/87 che prevede il coinvolgimento del DPC, indispensabile per l'immediato avvio dell'intervento italiano con i mezzi e strumenti adeguati. Su richiesta del Ministro degli esteri, sarà un'ordinanza del Presidente del Consiglio, che definirà modalità e durata dell'intervento. Data la natura, il mandato istituzionale, la specificità e le capacità del DPC, la sua azione dovrà essere limitata al primo momento dell'emergenza, per lasciare la continuità operativa dell'intervento umanitario e la ricostruzione alla DGCS, alle Ong umanitarie e di sviluppo e agli altri soggetti della cooperazione.
L'esempio di Bam, città distrutta dal terremoto in Iran nel dicembre 2004, è istruttivo. Il DPC ha realizzato un intervento sanitario, con ingente impegno di risorse, trasportando e lasciando un ospedale da campo attrezzato, senza prevedere alcuna continuità italiana alla fine del mese di intervento. Ovviamente, i bisogni della popolazione di Bam non erano finiti dopo il primo mese. Sarebbe stato opportuno, fin da subito, un coordinamento con la DGCS e le Ong interessate per promuovere un intervento che comprendesse fin dall'inizio, la partecipazione dei tre soggetti. Sarebbe stato utile e opportuno anche nel caso dello Tsunami. Dopo alcune sbavature istituzionali, il Ministro degli esteri ha cercato di precisare con fermezza quanto già le leggi stabiliscono: che a lui spetta la competenza sulla decisione politica, sulla promozione e sul coordinamento delle iniziative, alle quali possono partecipare vari soggetti, istituzionali e non, anche in autonomia gestionale. In realtà c'è stato di tutto fuorché l'intesa e l'efficace coordinamento. Ancora una volta hanno trionfato le "convergenze parallele": una convergenza di obiettivi (grande visibilità, innanzitutto, insieme agli interventi per rispondere ai bisogni) ma percorsi diversi e distinti, paralleli.

22. Anche l'Unione europea si sta avviando verso forme di coordinamento che vedano soggetti istituzionali e non, pubblici e privati, ognuno con la propria specificità, intervenire per rispondere alle emergenze sia sul territorio dell'Unione che all'estero. ECHO e le Relazioni Esterne (anche tramite le Rapid Reaction Facilities) ci stanno seriamente lavorando. Le Protezioni civili europee, e quella italiana in particolare, potranno assumere un ruolo di primo piano specie di fronte alle catastrofi naturali. Diventa quindi importante che, pur nell'attesa di una seria revisione della legislazione italiana sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, revisione che assume ormai un carattere di vera urgenza, si possano prevedere e formalizzare, valorizzandole, le sinergie possibili tra la DGCS, il DPC e le ONG per rispondere alle emergenze. Rispettando le specificità e i mandati istituzionali di ciascuno. Un tavolo di confronto e di proposta tra questi tre soggetti dovrà essere quanto prima realizzato, anche al fine di presentare all'UE, oltre che al Governo e al Parlamento italiani, un'idea forte e condivisa, efficace e di qualità.

Nino Sergi
Segretario Generale
INTERSOS

7 marzo 2005